
Anche l'ultimo tentativo di infamare Antonio Di Pietro è fallito. I GIUDICI hanno disposto l'ennesima archiviazione, perché le accuse rivolte a Di Pietro non hanno trovato alcun riscontro nei fatti. Antonio Di Pietro è innocente!
Un uomo onesto non ha mai timore di essere condannato; viceversa, altri soggetti (Berlusconi insegna), cercano altre strade. Cercano di delegittimare i propri Giudici, accusandoli di essere COMUNISTI e GIUSTIZIALISTI (quando va bene). Creano, avendone il potere, LEGGI AD PERSONAM con la complicità di POLITICI ASSERVITI.
Le persone oneste, se chiamate in causa, affrontano qualsiasi giudizio perché sanno che alla fine la verità trionfa sempre.
Trascrivo qui di seguito cosa ha riscontrato al riguardo la Procura della Repubblica di Roma:
- “dalla informativa della Guardia di Finanza e dalla documentazione acquisita è emerso che le quote elettorali maturate dall’anno 2004 all’anno 2007 sono state regolarmente versate sul c/c bancario acceso presso la Banca di Credito Bergamasco sito in Bergamo ed intestato al partito Italia dei Valori-Lista Di Pietro. Non appare configurabile, di conseguenza, una non trasparente gestione di tali fondi, atteso che gli stessi risultano depositati presso il conto corrente bancario intestato al partito, circostanza questa che non consente di ritenere ipotizzabile il delitto di cui all’art. 640 c.p. per assoluto difetto degli elementi oggettivi e soggettivi”. Il P.M. dice anche di più: “dalla documentazione acquisita emerge che i fondi erogati e depositati sul conto corrente di IDV non risultano poi essere transitati su altri conti intestati a diverse persone giuridiche”;
- “dalla documentazione acquisita risulta che il codice fiscale è stato attribuito con provvedimento del Ministero delle Finanze al partito IDV: non può pertanto ritenersi falsa l’affermazione resa davanti al notaio di Roma in data 1.12.09 in quanto realmente quel numero di codice fiscale è stato attribuito al partito Italia dei Valori con provvedimento del Ministero delle Finanze fin dall’anno 2003. Si deve pertanto escludere l’esistenza di quelle condotte censurabili che si evidenziano nell’esposto, con conseguente insussistenza del reato di cui all’art. 479 c.p.”.
IdV Gualtieri